Le informazioni contenute nella presente sezione si basano sulle norme legislative vigenti, relative al trattamento fiscale delle detrazioni d’imposta. Essendo sempre possibili cambiamenti delle norme è consigliabile controllare che non si siano verificate variazioni nel trattamento fiscale.
È comunque sempre consigliabile consultare il proprio commercialista, patronato o associazione per evitare di incorrere in errori e verificare l’applicabilità della normativa.
L’acquisto di un montascale a poltroncina, servoscale a pedana, di una piattaforma elevatrice o di un miniascensore per l’utilizzo in abitazioni private, gode di agevolazioni e benefici fiscali, in quanto bene finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata. La più recente novità è stata introdotta dal decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese) che ha elevato, anche se per un limitato periodo di tempo, la misura della detrazione e il limite massimo di spesa ammessa al beneficio. In particolare, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del citato decreto) al 30 giugno 2013, la detrazione Irpef aumenta al 50{08f4d551598a8f487c4dc18a0b90223f26bcf9f1d912e3ba3685cca6571cae96} e raddoppia il limite massimo di spesa (96.000 euro per unità immobiliare).
DETRAZIONI
A seguito delle novità introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
Per il periodo d’imposta 2012
• detrazione del 36{08f4d551598a8f487c4dc18a0b90223f26bcf9f1d912e3ba3685cca6571cae96} per le spese sostenute fino al 25 giugno 2012, per un ammontare massimo di 48.000 euro
• detrazione del 50{08f4d551598a8f487c4dc18a0b90223f26bcf9f1d912e3ba3685cca6571cae96} per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, per un ammontare massimo di 96.000 euro, al netto delle spese già sostenute alla predetta data, comunque nei limiti di 48.000 euro, per le quali resta ferma la detrazione del 36{08f4d551598a8f487c4dc18a0b90223f26bcf9f1d912e3ba3685cca6571cae96}.
• detrazione del 50{08f4d551598a8f487c4dc18a0b90223f26bcf9f1d912e3ba3685cca6571cae96} per le spese sostenute dall’inizio del periodo d’imposta fino al 30 giugno 2013,per un ammontare massimo di 96.000 euro, tenendo conto in caso di mera prosecuzione dei lavori – delle spese sostenute negli anni precedenti
• detrazione del 36{08f4d551598a8f487c4dc18a0b90223f26bcf9f1d912e3ba3685cca6571cae96} per le spese sostenute dal 1° luglio 2013, per un ammontare massimo di 48.000 euro.
CONTRIBUTI
La legge n° 13/1989 (“disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”) prevede fondi per finanziare l’installazione di poltroncine montascale di piattaforme montascale e piattaforme elevatrici. Lo Stato concede contributi erogati tramite la Regione per l’abbattimento delle barriere architettoniche al domicilio del disabile o nei Centri per disabili.
LA RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE
Dal 1° gennaio 2012 non è più prevista questa diversa modalità di ripartizione.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
- è stato immesso nel possesso dell’immobile
- esegue gli interventi a proprio carico
- è stato registrato il compromesso.